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Slot machine truccate servono solo per illudere i giocatori

Si parla molto in questi ultimi tempi di gioco d’azzardo e slot machine, dunque non deve stupire più di tanto se questo argomento viene ad essere associato anche all’ambito fiscale: una delle ultime sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna ha messo in luce una situazione ben precisa che bisognerà prendere a riferimento per casi futuri e simili.

Nel dettaglio, tutto è nato a causa della contraffazione di alcune schede delle macchina da parte di un’azienda, una operazione volta a ottenere un aumento consistente dei ricavi, illudendo i giocatori di vincere in maniera più sostanziosa. La società romagnola è stata poi sottoposta a un approfondito controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e ciò ha consentito di accertare un versamento piuttosto corposo nei confronti dello Stato (ventuno milioni di euro per la precisione), oltre agli interessi e alle relative sanzioni pecuniarie che sono previste in tali ipotesi.

Le schede truccate consentivano infatti vincite massime di seicento euro, quando invece il limite è fissato in cinquanta, tanto da rendere i giochi in questione un vero e proprio azzardo. Gli accertamenti e le disposizioni si sono basate essenzialmente su quanto stabilito dalla Legge 537 del 1993 (“Interventi correttivi di finanza pubblica”), secondo cui i costi delle attività illecite non possono mai essere sottoposti a deduzione fiscale dal reddito di impresa.

Questi specifici costi vanno ovviamente a incidere sul profilo fiscale, ma è sempre opportuno comprendere quanto siano trascurabili o meno; nel caso di specie, i tre anni di indagini hanno messo in luce quasi cinquantasette milioni di euro non riconosciuti, mentre le dichiarazioni dei redditi si erano fermate ad appena 24,6 milioni. Secondo la Ctp ravennate, il comportamento della nostra amministrazione finanziaria è stato corretto, visto che sono stati recuperati a tassazione solamente quei costi che potevano essere ricondotti al reato e non alla totalità complessiva delle spese che sono registrate nel bilancio.

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Decreto Salva Italia introduce una nuova tassa sui conti correnti

Tasse 300x300 Nuova tassa sui conti correntiIl Decreto Salva Italia ha introdotto una nuova tassa sui conti correnti, mediante variazione della precedente imposta di bollo applicata su tali rapporti.

La nuova tassazione sui conti correnti bancari comporta diverse importanti novità sul fronte del prelievo fiscale, che potrebbero costituire beneficio per chi detiene un conto corrente con scarse giacenze, e penalizzare coloro che invece detengono sul conto importanti somme di denaro.

Il Decreto Salva Italia introduce infatti un’imposta proporzionale pari a 0,1 punti percentuali per il 2012, con un importo minimo di 34,20 euro e un importo massimo di 1.200 euro, che sale allo 0,15% nel 2013, con abbattimento del limite massimo dei 1.200 euro. Viene inoltre prevista una soglia di esenzione, rappresentata dall’area no-tax per coloro che detengono un conto corrente con giacenza non superiore ai 5 mila euro.

La nuova tassa sui conti correnti colpisce tutti coloro che risultano essere titolare di un rapporto di conto, persone fisiche, ai quali viene indirizzato l’estratto conto (è infatti su tale comunicazione, cartacea o elettronica, che viene applicata l’imposta di bollo).

Una delle novità del Decreto riguarda inoltre la possibilità di estendere la tassazione anche ai conti deposito, che fino ad ora erano stati rappresentativi di “isole felici” nei quali depositare sul brevissimo termine le proprie giacenze, grazie a una diffusa esenzione dagli ultimi provvedimenti in materia fiscale.

Ebbene, la nuova tassa si estende anche ai rapporti di conti di deposito, nelle stesse percentuali già previste per i conti correnti. Un balzello che non dovrebbe comunque minare alla base la convenienza di questi prodotti (vincolati e liberi) rispetto ad altre forme di investimento e di deposito nel breve termine.

Ricordiamo inoltre che in caso di intestazione di più conti correnti o più conti di deposito, la tassa seguirà il conto e non l’intestatario (pertanto, sono possibilità applicazioni di più tasse, quanti sono i conti posseduti dal cliente bancario).

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Nuova tassazione sui deposito titoli

Tasse 300x3001 Nuova tassa sul risparmioLa c.d. nuova tassa sul risparmio, è una innovazione fiscale che comporta una variazione del carico dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari. Introdotta con la recente manovra Monti di fine 2011, la nuova tassa sul risparmio introduce un’imposta di bollo proporzionale al controvalore di mercato dei titoli detenuti in portafoglio, e si preannuncia poter essere maggiormente penalizzante per una larga fetta di investitori.

Nel dettaglio, la nuova tassazione del deposito titoli prevede un tributo pari allo 0,10% del controvalore degli strumenti finanziari, con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro. Nel 2013, il tributo sarà elevato allo 0,15%, con un minimo di 34,20 euro e l’abbattimento del massimo stabilito in termini assoluti per il precedente 2012.

Soggetti a tassazione saranno i risparmi investiti in qualsiasi strumento finanziario, come ad esempio accade per le azioni e le obbligazioni. Inoltre, il tributo sarà applicato anche a quegli strumenti finanziari che non sono tradizionalmente detenuti in un deposito titoli, quali – a titolo di esempio – le quote di fondi comuni di investimento, le polizze vita, e così via.

Il prelievo verrà effettuato al momento dell’invio delle comunicazioni di legge. Pertanto, la periodicità di addebito dell’imposta di bollo varierà a seconda della periodicità dell’invio della rendicontazione legale. Complessivamente, ad ogni modo, l’imposta rimarrà stabilita tra le misure minime e massime sopra concordate.

Il prelievo fiscale è inoltre esteso anche ai conti correnti, ai quali si applicherà il tributo di cui sopra, pur con una soglia di esenzione che riguarderà tutti i correntisti che detengono giacenze non superiori ai 5 mila euro. Per la prima volta, la tassa sul risparmio interesserà anche i conti deposito, che pertanto vedranno applicata una tassazione sulle giacenze proporzionale all’entità: una tassazione che non sembra tuttavia abbia scoraggiato i risparmiatori dal rinnovare la propria fiducia a tali strumenti.

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Tutte le tasse che si pagano per gli affitti

cedolare secca Tassa cedolare secca affittiDovrebbe trattarsi dello strumento mediante il quale far emergere il mondo sommerso degli affitti in nero. La cosiddetta “cedolare secca“, ovvero un’imposta unica per sostituire le innumerevoli tasse che gravano sui contratti di locazione e scoraggiano i proprietari a “mettersi in regola”, è stata introdotta con il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 sull’autonomia fiscale dei comuni approvato dal governo.

Sui contratti di locazione annui stabiliti tra le parti, si deve pagare un’imposta fissa del 20% al posto dell’Irpef, delle addizionali, dell’imposta di bollo e di registro. La cedolare secca scende invece al 19% se i contratti di locazione sono a canone concordato o se relativi a immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è pari al 100% dell’intero canone.
Per pagare acconto e saldo va utilizzato il “Modello F24”. Si moltiplica per il 21% (o per il 19% nel caso di canone concordato) l’importo complessivo del canone annuo. Sulla cifra che ne risulta va calcolata la quota corrispondente alla par te di acconto dovuta allo Stato.

La cedolare è facoltativa e dunque si può sempre scegliere il regime ordinario, laddove fosse più conveniente. Il gettito derivante dalla cedolare va ai Comuni che, insieme a quello delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dell’Irpef sui redditi immobiliari, contribuisce a far cassa e a compensare i tagli dei trasferimenti da Roma.

Il proprietario dell’immobile – persona fisica (dunque privato che non opera nell’esercizio di impresa o professione) che ha locato un immobile ad uso abitativo – è tenuto a corrispondere un acconto, previsto nella misura dell’85% nel 2011, e del 95% nel 2012.
Il locatore deve inoltre provvedere a comunicare all’inquilino (mediante lettera raccomandata) la scelta di tale specifico regime fiscale, dichiarando espressamente di rinunciare per tutto il periodo del contratto all’aggiornamento del canone, compreso l’adeguamento Istat annuale.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello specifico per la cedolare secca, scaricabile dal sito web dell’Agenzia stessa, al seguente indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it

Siria, questo è il nome del modello di registrazione semplificato, rappresenta un’ alternativa al modello cartaceo 69, sinora utilizzato per registrare i contratti di locazione. I termini per la presentazione rimangono invariati per entrambi i modelli, ovvero entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

La presentazione del modello Siria va fatta esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3 del DPR 332 del 22 luglio 1998.

Il modello Siria può essere usato solo in determinati casi:

- se i locatori e gli affittuari sono al massimo tre;

- se si sta affittando una sola unità abitativa con al massimo tre pertinenze (cantina, box ecc..);

- se tutti gli immobili devono essere censiti al catasto con rendita.

Al di fuori di tale ambito di applicazione, si continua a utilizzare il vecchio “Modello 69” a cui sono state apportate opportune modifiche per passare alla cedolare.

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Redditometro 2012: Elenco delle voci monitorate dal Fisco

euro2 Redditometro 2012, cresce l’attesa sulle nuovi voci di spesaQuali saranno le voci che rientreranno all’interno delle verifiche incrociate effettuate dal Redditometro 2012, il nuovo strumento in mano all’Agenzia delle Entrate per cercare di individuare gli evasori. Quel che sembra pressochè certo è che nel corposo elenco di voci monitorate dal Fisco saranno ricompresi tutti gli investimenti immobiliari, dalle prime alle seconde case, passando per pertinenze e immobili ad uso non abitativo.

Particolare e specifica attenzione anche sul fronte degli investimenti in auto, moto, barche e aerei privati, oltre alle coperture assicurative sui mezzi e sulla persona (oltre che, ovviamente, sui prodotti di banca assicurazione). All’interno delle mura domestiche, monitorati i rapporti di collaborazione domestica, le relazioni con colf e badanti, e così via.

Monitoraggi anche sul fronte dell’istruzione, educazione e formazione. Dall’asilo nido fino ai master post universitari, sembra che l’Agenzia delle Entrate voglia scovare gli evasori anche attraverso il calcolo della sostenibilità delle rette di iscrizione ai corsi, oltre che dei canoni di locazione degli studenti universitari. Completano gli aspetti attenzionali anche quelli sulle attività ricreative, come le iscrizioni a palestre o circoli sportivi.

Sono ovviamente contemplate dagli ambiti di attenzione del Fisco anche gli investimenti, sia quelli in metalli preziosi sia quelli più prettamente finanziari (azioni, obbligazioni, quote di partecipazione in gestioni patrimoniali, fondi di investimento, buoni fruttiferi bancari o postali, titoli di Stato, e tanto altro ancora).

Vi ricordiamo che tutti i dati contemplati nel presente articolo sono suscettibili di potenziali variazioni nei momenti successivi a quelli di redazione del post. Vi invitiamo pertanto a verificare la validità di tali elementi, e in particolar modo l’esattezza delle scadenze, prima di procedere ai pagamenti. Nessuna responsabilità può essere attribuita al contenuto – pur verificato da fonti ritenute attendibili – a Fiscale Web.

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Novità dalla Agenzia delle Entrate

agent  Unico 2012, tutte le novitàL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei nuovi modelli delle società di capitali e di persone e degli enti commerciali. Bozze che contemplano numerose novità, dalle agevolazioni alla maggiorazione dell’imposta sul reddito d’esercizio, dal trattamento delle perdite fiscali alle dichiarazioni integrative per i nuovi rimborsi.

Per quanto concerne le nuove agevolazioni, nel quadro RS è presente un nuovo prospetto utile per la determinazione dell’ammontare escluso nella determinazione del reddito d’impresa, commisurato al nuovo capitale immesso sotto forma di conferimento in denaro da parte di soci o destinazione di utili a riserva. Nel modello Unico Società di Persone è prevista una nuova opzione per quelli che intendono avvalersi del regime premiale di cui al decreto Monti, destinato a soggetti che svolgono attività artistica o professionale o attività di impresa con forme associative.

Nei modelli Unico trova inoltre spazio la maggiorazione Ires di 10,5 punti percentuali per le società non operative, applicata anche ai soggetti in perdita sistematica. Presente un’apposita variazione in aumento nel quadro RF per i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai socie per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibile dal reddito imponibile.

Ancora, è recepita la possibilità di computare la perdita in un periodo di imposta in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Stabile t infine la possibilità di integrare la dichiarazione Unico, prevedendo un’apposita casella (appunto, “Dichiarazione integrativa)) in merito alla scelta di utilizzo dell’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione.

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Liberalizzani, cosa cambia per i negozi

orari negozi manovra 300x259 Orari dei negozi, cosa cambia con la manovraLibertà assoluta di apertura e di orario: è questa, in estrema sintesi, la decisione contenuta in uno degli ultimi provvedimenti adottati dal decreto Salva Italia per cercare di liberalizzare il settore del commercio e incentivare la concorrenza e le vendite. Ne è conseguito che, già da oggi, i titolari di esercizi commerciali possono scegliere di aprire autonomamente come e quando vogliono, incluse le domeniche e i festivi. Tutti contenti?

Non proprio. Se infatti da una parte le associazioni dei consumatori hanno salutato la novità con entusiasmo, i commercianti sollevano ben più di qualche opzione. In mezzo ai due fuochi vi sono gli enti locali, che dovranno muoversi in un ambito di autonomia piuttosto ampio, essendo la competenza di materia delle Regioni. Di conseguenza, molti Comuni – come Milano – prima di adottare in pieno il nuovo regime, stanno attendendo le deliberazioni dell’istituzione regionale.

Secondo quanto afferma Luigi Taranto, segretario Generale di Conf Commercio, “per gli organi regionali non è prevista la possibilità di recepire o meno la legge. È arrivata senza consultazione o accordo, ma è di fatto in vigore su tutto il territorio nazionale. A nostro avviso, si tratta di una forzatura” conclude il segretario, ricordando pertanto come l’ambito di autonomia che sopra abbiamo anticipato sia ben più ristretto delle apparenze.

Più soddisfatte le associazioni dei consumatori, che ritengono che dalla maggiore concorrenza i prezzi possano diminuire. Incerte sono le valutazioni degli analisti, che auspicano un incremento dei ricavi conseguente alla libertà di apertura, ma non riescono ancora a conteggiare in maniera ragionevole l’entità di tale apprezzamento.

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Novità sul comparto della nautica

iva Iva, le novità per il settore nauticoDallo scorso 17 gennaio sono scattate alcune novità per quanto concerne l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nel comparto della nautica.

In particolare, la principale introduzione riguarda la limitazione la regime di non imponibilità Iva nel settore, con trattamento ora applicabile anche alle navi commerciali destinate alla navigazione in alto mare e alle navi da guerra, cui si accompagna la soppressione dell’applicazione dell’aliquota agevolata IVA sulle prestazioni di assistenza alla stipula dei contratti di locazione in deroga, rese dalle associazioni di categoria.

Più nel dettaglio, la prima novità è frutto del recepimento – da parte del legislatore nazionale – di quanto stabilito dalla Commissione Europea, che aveva a suo tempo avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per quanto concerne il regime di non imponibilità di alcune operazioni nel settore nautico.

Restano invece fermi i trattamenti per le cessioni di navi adibite alla pesca, a operazioni di salvataggio o ad assistenza in mare. Prevista altresì l’esclusione dell’agevolazione per le unità da diporto, anche se – a tal punto – non si può che tenere in considerazione l’evoluzione della disciplina della nautica da diporto, con la prassi interpretativa che ammette al trattamento di non imponibilità anche le navi da diporto utilizzate nell’ambito di un’attività commerciale.

Con una modifica normativa è infine limitato il regime di non imponibilità fino ad oggi concesso alle navi degli organi di Stato alle sole navi militari e da guerra.

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Superbollo non colpiasce solo le auto di lusso

tassa auto lusso 300x187 Superbollo auto di lusso: chi verrà colpito dalla manovra MontiCome noto, la manovra Monti ha introdotto un rincaro del bollo auto per le auto di lusso.

In realtà, tuttavia, la dicitura di superbollo su auto di lusso è piuttosto controversa: la sovra tassa colpisce infatti, generalmente, le auto di maggior potenza, non tutte certamente riconducibili alla macro categoria dei veicoli di pregio.

Alla luce di quanto calcolato dagli osservatori di settore, saranno oltre mille i modelli presenti sul mercato, che verranno sottoposti al nuovo superbollo del governo Monti, con una maggiorazione di 20 euro per ogni Kw eccedente i 170 kw (equivalenti a 231 cavalli). Un balzello che certamente non farà piacere ai possessori di veicoli di grande potenza, che vedranno colpite le proprie auto da un superbollo non certamente in significativo.

La novità è stata oggetto di lunghe discussioni e critiche: se infatti può sembra opportuno penalizzare i possessori delle auto di maggior pregio, qualcuno ha storto il naso nell’osservare inserite, all’interno dell’elenco di modelli colpiti dal superbollo, anche alcune dotazioni non certamente esose, dal costo commerciale inferiore ai 30 mila euro.

Ad ogni modo, il superbollo rende esenti tutte le auto immatricolate dal 1 gennaio 2008 in poi: sono pertanto esonerate dal pagamento della sovra tassa, tutte le auto immatricolate prima di questa data.

Un’altra opzione che ha reso felici coloro che posseggono un veicolo potente più “datato”, ma che ha sollevato perplessità circa l’inopportunità di tale limite temporale (considerato che una auto di vero lusso del 2007 non pagherà il superbollo, contrariamente a quanto potrà avvenire per un modello più economico – la Alfa Romeo Giulietta – immatricolata nel 2010).

Il pagamento dell’imposta di superbollo è entrato in vigore con decorrenza 1 gennaio 2012, all’interno di quel gruppo di iniziative predisposte per cercare di rendere più equa la manovra, con pregiudizio per i portafogli più ampi. Ma servirà?

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Dura la vita per i possessori di imbarcazioni

tassa imbarcazioni lusso 300x199 Tassa sulle imbarcazioni, le novità della manovra Monti Particolarmente osteggiata da tutti i proprietari dei natanti, la manovra Monti ha introdotto una serie di provvedimenti finalizzati a tassare i possessori di imbarcazioni, con una incisività del prelievo fiscale che è direttamente proporzionale alla lunghezza della barca, con una misura che desidera pertanto andare a creare un pregiudizio economico maggiore nelle tasche di coloro che risultano essere in proprietà di barche di lusso.

In particolare, stando a quanto riportato dall’articolo 16 della manovra, dal 1 maggio 2012 tutte le unità di diporto che stazionano nei porti marittimi nazionali, navigano o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno o frazione di esso, in misura dipendente dalla lunghezza dello scafo.

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L’evasione fiscale non peremtte la crescita economica italiana

È ben noto come uno dei maggiori problemi nella crescita economica italiana sia data dallo straordinario quantitativo di evasione fiscale ai danni dell’Erario.

Un problema ribadito negli scorsi giorni anche dal presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, che ha di fatto segnalato come l’evasione fiscale in Italia abbia oramai raggiunto una quota del Pil pari al 18%.

Una proporzione, quella di cui sopra, che permette al Paese di potersi elevare al ben poco invidiabile secondo posto nella classifica internazionale per evasione fiscale in rapporto alla produzione interna lorda, dietro solamente alla Grecia, nazione che in questo momento non rappresenta certamente un benchmark da seguire. Un’evasione che continua a consolidarsi in tutti i settori dell’economia italiana, e che in futuro potrebbe addirittura incrementare la propria profondità e incisività.

Secondo quanto afferma la Corte dei Conti, infatti, le aspettative della pressione fiscale per il futuro sono piuttosto negative: il carico del Fisco sul reddito dovrebbe infatti salire intorno al 44,8% nel 2013. Logico pensare pertanto come la maggiore pressione fiscale pianificata per il futuro, possa costituire una delle determinanti per l’incremento dell’evasione, nonostante gli strumenti di contrasto che potranno essere posti in campo dall’esecutivo.

Proprio il possibile aumento dell’Iva (si parla di un incremento dell’aliquota ordinaria dal 21% al 23%) potrebbe inoltre fungere da scivolo per l’aggravarsi dell’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, che rappresenta una delle imposte maggiormente evase in Italia, con un tasso di sottrazione all’Erario che arriva al 36%, e candida l’Italia al secondo posto europeo dietro la Spagna.

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Occhio alle fatture false

fatture false939523 Evasione fiscale, occhio alla quietanza delle fatture falseLa Corte di Cassazione, con sentenza 3 ottobre 2011, n. 35730, ha confermato la condanna nei confronti di un cittadino torinese che aveva quietanzato una fattura che sapeva essere falsa. Quanto sopra è stato sufficiente per far scattare il reato di evasione fiscale, con tutte le conseguenze e i pregiudizi che ora seguiranno per il 52 enne che si è reso protagonista della vicenda.

Il cittadino torinese aveva trasportato merce presso un agriturismo, firmando (più volte, sostiene la Guardia di Finanza) delle fatture che sapeva essere false. Per tale motivo era scattata la denuncia, finita poi in sede giudiziaria dove – sia in primo grado che in appello – i tribunali avevano condannato l’uomo per l’evasione fiscale determinata dalla fattispecie appena ricordata.

La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i motivi alla base della difesa, ha confermato la natura del reato. A niente è pertanto servita la giustificazione data dai legali dell’evasore, secondo i quali il contribuente non poteva essere considerato come un concorrente nell’emissione delle fatture. Una motivazione che non ha convinto i giudici della Suprema Corte, che hanno evidenziato come, sulla base di quanto previsto dall’art. 9 d. lgs. 10 marzo 2000, n 74, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, è prevista l’esclusione della possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto della dichiarazione fraudolenta con utilizzazione di fatture e quello di emissione di fatture, con sola finalità di evitare che la stessa condotta sia punita due volte.

Quanto sopra non equivale tuttavia a poter affermare che si possa ammettere l’introduzione di una deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, come stabilito dall’art. 110 del Codice Penale. Di conseguenza, è scattata in via definitiva la condanna per evasione fiscale per il trasportatore delle merci.


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